NUOVE NORMATIVE E CONDUZIONE IMPIANTO COME TERZO RESPONSABILE


Hapy s.r.l. è attenta all'ambiente ed alle normative che consentono la riduzione dei gas nocivi per l'ozono.  Il Protocollo di Montreal ha impegnato la comunità internazionale ad eliminare gradualmente tutte le sostanze che contribuiscono all’assottigliamento dello strato d’ozono, entro l’anno 2030.

Anche il gas R22, diffusamente impiegato negli impianti di condizionamento e refrigerazione, fa parte della famiglia dei gas nocivi per l’ozono, gli ormai tristemente famosi idroclorofluorocarburi (HCFC). Infatti, il gas R22(CHF2CL /HCFC-22 Clorodifluorometano), una volta liberato nell’aria viene decomposto dai raggi ultravioletti del sole e rilascia cloro nella stratosfera. Il cloro reagisce con l’ozono e ne riduce notevolmente la quantità. Questo processo sta creando il cosiddetto “buco”, che permette ai raggi ultravioletti di giungere fino alla superficie terrestre, dando origine a numerosi problemi ambientali e sanitari. L’Unione Europea, con il Regolamento CE 2037 del 2000, recepisce le direttive del Protocollo di Montreal, stabilendo la messa al bando del gas R22 e degli HCFC, definitivamente e completamente, entro il 2014. Prima di giungere al definitivo divieto d’impiego del gas R22 in tutti gli impianti di condizionamento, il Regolamento Europeo 2037/2000 ha previsto di raggiungere l’obiettivo del 2014 per tappe, per consentire a tutti di adeguarsi alle nuove norme.

  • Dal 2000: gli HCFC sono vietati nei nuovi sistemi di refrigerazione e condizionamento con capacità superiori o uguali a 100Kw, gli impianti esistenti possono essere ricaricati sia con gas R22 vergine, sia con gas riciclato o recuperato.

  • Dal 2004 gli HCFC sono banditi da tutti i nuovi impianti di refrigerazione e condizionamento, in questi tipi di impianto, non è più possibile usare né il gas vergine, né quello recuperato o riciclato.

  • Dal 31 dicembre 2010 è vietato l’impiego di HCFC vergini come il gas R22 per la ricarica anche negli impianti esistenti, nei quali è ancora consentita la manutenzione con gas R22 riciclato o recuperato.

  • Dal 2015 sarà vietato l’uso di tutti gli HCFC, non sarà più possibile utilizzare gas R22, né vergine, né recuperato in nessun tipo di impianto.

  • Anche Il Regolamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009   sulle sostanze che riducono lo strato di ozono afferma il fine vita del Gas Refrigerante R22 a partire dal 1° Gennaio 2015. Non si potrà usare gas rigenerato o riciclato a partire da tale data. Gli impianti potranno comunque funzionare fin tanto che non debbano essere manutentati con inserimento di gas refrigerante. Da quel momento essendo vietato dovranno essere retrofittati con HFC oppure dismessi.

IL KIT RETROFIT


Con il ” kit Retrofit” viene sostituito il gas R22, e tutti gli elementi che sono venuti in contatto con lo stesso, con Gas idonei ed approvati dalla comunità Europea, fermo restando che la casa costruttrice permetta tale intervento in quanto i gas idonei lavorano con pressioni più alte del R22 e possono causare la rottura delle unità interne, esterne o delle linee di distribuzione del Gas; inoltre tale intervento eseguito da una società abilitata garantisce eventualmente le sole parti sostituite e non il resto della componentistica.

Pertanto dovendo scegliere la soluzione migliore si consiglia la totale sostituzione in considerazione del fatto che i nuovi prodotti esistenti in commercio hanno migliorato i consumi inserendo compressori con tecnologia Inverter che modulano la potenza richiesta migliorando le prestazioni ed il loro “COP” (coefficient of performance che indica la quantità di lavoro prodotto rispetto all'energia utilizzata). Infine, si vuole porre l’attenzione sul D.Lgs. 192/2005, in attuazione della direttiva della CE sul rendimento energetico, che ha avviato da parte del Comune di Roma, tramite l’organismo tecnico ATI CON.TE., il censimento e il controllo degli impianti termici del territorio e la richiesta, previo ricevimento di avviso, della trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli impianti di climatizzazione. Questo implica stilare un “Rapporto di Efficienza Energetica” (conforme all’Allegato III del D.M. del 10/02/2014). Tale Rapporto può essere redatto esclusivamente da personale tecnico abilitato delegando, ad esempio, una azienda manutentrice come la nostra come “terzo responsabile” dell’impianto.